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Sez. 5, Sentenza n. 19543 del 07/10/2005 (Rv. 583992 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Controversia pendente - Definizione parziale - Ammissibilità - Esclusione - Liquidazione dell'INVIM dovuta in conseguenza del condono - Criteri.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583992-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, non è ammissibile una richiesta di definizione solo parziale della controversia pendente, in quanto la domanda di condono è proponibile e può trovare accoglimento con esclusivo riferimento all'intera base imponibile accertata dall'ufficio e in contestazione. Pertanto, l'amministrazione finanziaria è tenuta a liquidare l'INVIM dovuta in conseguenza del condono sulla base dell'incremento di valore indicato in dichiarazione, aumentandolo del venti per cento, restando precluso all'Ufficio stesso soltanto di liquidare tale imposta sulla base di un diverso valore iniziale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)