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Sez. L, Sentenza n. 3050 del 08/07/1977 (Rv. 386615 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONDIZIONI - RELATIVO SINDACATO - CORRELATIVO GIUDIZIO DI MERITO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO TUTELATO - NECESSITA - PROVVEDIMENTO D'URGENZA PER LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO - CONSEGUENTE INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - OPPOSIZIONE - INDAGINE SULLA RITUALITA E VALIDITA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386615-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - CONDIZIONI - RELATIVO SINDACATO - CORRELATIVO GIUDIZIO DI MERITO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO TUTELATO - NECESSITA - PROVVEDIMENTO D'URGENZA PER LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO - CONSEGUENTE INGIUNZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - OPPOSIZIONE - INDAGINE SULLA RITUALITA E VALIDITA DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA - LIMITI.*

La ritualita e legittimita di un provvedimento d'urgenza, emesso dal pretore ai sensi degli artt 700 e seguenti cod proc civ, puo essere oggetto di discussione e decisione esclusivamente nel giudizio di merito, da instaurarsi per far valere il diritto a tutela del quale e stato concesso il provvedimento cautelare. Pertanto, qualora il lavoratore licenziato, avvalendosi di un provvedimento d'urgenza per la reintegrazione nel posto di lavoro, non eseguito dal datore di lavoro, ottenga ingiunzione, per il pagamento della retribuzione maturata nelle more del giudizio promosso per accertare la illegittimita del licenziamento, nel distinto procedimento di opposizione avverso quell'ingiunzione, l'indagine non puo riguardare la ritualita e validita del provvedimento d'urgenza, sotto il profilo dell'ammissibilita a tutela dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro, ma deve essere circoscritta al contenuto sostanziale del provvedimento medesimo, al fine di stabilire se dalla sua inottemperanza derivi o meno titolo per il conseguimento di dette retribuzioni. (V 1494/76, mass n 380234).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)