Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 15/12/1984 (Rv. 438126 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE AUTONOMA - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. hanno natura strumentale e funzionale cautelativa del tutto provvisoria, in quanto volti ad evitare che la futura pronunzia del giudice possa restare pregiudicata nel tempo necessario per ottenerla, e destinati a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito nella quale rimangono assorbiti e caducati con l'esaurimento della funzione cautelare che li caratterizza. Pertanto, poiché essi sono privi dei requisiti propri della sentenza o, comunque, di un provvedimento decisorio atto a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato, il controllo sugli stessi non può esercitarsi con una autonoma impugnazione sia essa l'appello o il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, esaurendosi la funzione dei detti provvedimenti con la decisione del merito. (V 4823/81, mass n 415532; (V 2321/80, mass n 406008; (V 3050/77, mass n 386615; (V 3003/72, mass n 360763; (Conf 633/84, mass n 432902; (Conf 7082/83, mass n 431704; (Conf 754/83, mass n 425497; (Conf 1500/81, mass n 412162; (Conf 3420/80, mass n 407250; (Conf 3144/80, mass n 406934; (Conf 4135/79, mass n 400647; (Conf 3890/79, mass n 400351; (Conf 5241/78, mass n 395003).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)