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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7385 del 22/03/2017 (Rv. 643652 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Provvedimento amministrativo negativo - Nullità per omessa traduzione - Conseguenze - Ricorso al giudice ordinario - Declaratoria giudiziale d'invalidità - Sufficienza - Esclusione - Esame del merito della domanda - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643652-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)