Sez. U, Sentenza n. 6368 del 25/11/1982 (Rv. 423995 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE IN ORDINE ALLA MANCATA PROGRESSIONE IN CARRIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DOMANDA PROPOSTA DA UN DIPENDENTE IN ORDINE ALLA MANCATA PROGRESSIONE IN CARRIERA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITE.*
In tema di rapporto d'impiego con enti pubblici economici, la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal dipendente per denunciare la mancata progressione in carriera, in quanto la domanda medesima non investa provvedimenti autoritativi generali e di autorganizzazione del datore di lavoro, ma gli Atti di gestione del singolo rapporto, deducendone la non conformità alle norme che tutelano il diritto soggettivo del lavoratore allo avanzamento, non trova deroga nel caso in cui insorga contestazione sulla concreta portata ed estensione di questo diritto, in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, del giudizio di promuovibilità spettante all'ente in base alla fonte regolatrice del rapporto, trattandosi di questione non rilevante sulla giurisdizione, perché attinente al fondamento nel merito della domanda stessa. (V 870/78, mass n 390209; (V 2747/70, mass n 349222).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)