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Sez. U, Sentenza n. 2878 del 11/05/1984 (Rv. 434931 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELL'INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE O DI CONTRATTO O DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434931-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - BANCHE E CASSE DI RISPARMIO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA - DEDUZIONE DELL'INOSSERVANZA DI NORME DI LEGGE O DI CONTRATTO O DEL PRINCIPIO DI CORRETTEZZA - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro (di natura privatistica) dei dipendenti di enti pubblici economici, quali le casse di risparmio, non resta esclusa nel caso in cui il lavoratore denunci la mancata progressione in carriera, per inosservanza di norme di legge o di contratto riguardanti le procedure di promozione, ovvero per inosservanza del principio di correttezza di cui all'art. 1175 cod. civ., atteso che, anche in tale ipotesi, la domanda non investe poteri autoritativi e discrezionali del datore di lavoro, ma Atti di gestione del singolo rapporto, analoghi a quelli posti in essere da qualsiasi altro imprenditore, a fronte dei quali le posizioni del dipendente mantengono la consistenza di diritti soggettivi. (V 273/83, mass n 425086; (V 6368/82, mass n 423995).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)