Sez. U, Sentenza n. 870 del 22/02/1978 (Rv. 390209 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEGLI IMPIEGATI E FUNZIONARI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROGRESSIONE IN CARRIERA DEGLI IMPIEGATI E FUNZIONARI - GIURISDIZIONE DELL'AGO - CONDIZIONI.*
In materia di rapporto di impiego con enti pubblici economici, (nella specie, il Banco di Sicilia) le controversie relative alla progressione in carriera degli impiegati e funzionari sono di Competenza del giudice ordinario, quando la pretesa azionata non investe direttamente i provvedimenti generali di autorganizzazione dell'ente bensi si incentra sull'applicazione degli artt 2103 cod civ, 13 della legge 20 maggio 1970 n 300 e 3 e 36 della Costituzione, che configurano in termini di diritto soggettivo la posizione del dipendente rispetto al datore di lavoro.D'altro canto, l'accertamento della concreta esistenza, portata ed estensione del diritto del dipendente alla progressione nella carriera, in relazione alla natura, vincolata o discrezionale, del giudizio di promovibilita spettante all'ente in base alla fonte regolatrice del rapporto di impiego, attiene al giudizio di merito e non ha influenza sulla giurisdizione. (V 1384/73, mass n 364044; (V 2747/70, mass n 349222).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)