Sez. 5, Sentenza n. 12318 del 27/05/2009 (Rv. 608510 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società di persone - Accertamento con adesione - Contestazione del reddito accertato da parte del socio - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di imposta sui redditi, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni delle società di persone (art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e dei soci delle stesse (art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, comporta che, anche a fronte dell'accertamento con adesione posto in essere dalla società, il socio, ove non voglia conformarsi ad esso, possa contestarlo, assumendo che il reddito della società era quello della stessa a suo tempo dichiarato, ed in tal modo introducendo una questione inscindibilmente comune tanto alla società, quanto a ciascun socio, con la conseguente configurabilità di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, non possedendo l'accertamento con adesione, sotto tale profilo, peculiarità tali da distinguerlo dalle altre forme di accertamento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)