Sez. 5, Sentenza n. 25941 del 29/10/2008 (Rv. 605363 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento in rettifica dei redditi di società di persone e di associazioni - Definizione del reddito nei confronti della società - Conseguenze - Imputazione "pro quota" anche ai soci - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di imposta sui redditi, l'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre, n. 917 e dei soci delle stesse, ha carattere unitario e riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, avendo ad oggetto non singole posizioni debitorie, ma la fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, composta da elementi comuni. Ne consegue che, una volta definito, in sede di accertamento, il reddito nei confronti della società, anche se mediante la procedura agevolata di cui al d.l. 30 settembre 1994, n. 564, conv. in legge 30 novembre 1994, n. 656, esso va imputato "pro-quota" anche ai soci, anche quando i medesimi non abbiano utilizzato detta procedura di condono, con la conseguenza che debbono essere modificati in tal senso gli atti impositivi emessi nei loro confronti.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)