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Sez. 5, Sentenza n. 17716 del 30/07/2009 (Rv. 609359 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società di persone - Reddito di partecipazione dei soci - Rettifica - Impugnazione - Litisconsorzio necessario con la società - Configurabilità - Limiti - Condono effettuato dalla società - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609359-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, qualora i soci di una società di persone impugnino l'avviso di accertamento con cui si sia proceduto alla rettifica del loro reddito di partecipazione, invocando gli effetti del condono operato dalla società, non sussiste litisconsorzio necessario con quest'ultima, non potendosi configurare un interesse della società contrastante con quello dei soci, contrariamente al caso in cui oggetto dell'accertamento sia l'"an" o il "quantum" del reddito sociale, che si riverbera sul reddito dei soci.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)