Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013) Rv. 254303 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Comparsa conclusionale della parte civile avente la consistenza di memoria - Deposito in udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO
Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche all'udienza pubblica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)