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Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013) Rv. 254303 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Comparsa conclusionale della parte civile avente la consistenza di memoria - Deposito in udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254303-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il deposito in udienza ad opera della parte civile di una comparsa conclusionale che non si limiti al riepilogo delle proprie conclusioni, ma abbia la consistenza di vera e propria memoria, in violazione dei termini stabiliti dall'art. 611 cod. proc. pen., applicabili anche all'udienza pubblica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)