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Sez. 1, Sentenza n. 15764 del 22/04/2025 Cc. (dep. 22/04/2025) Rv. 287883-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge n. 187 del 2024 - Giudizio di legittimità - Procedimento - Nuovi documenti - Produzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287883-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità celebrato - a seguito di ricorso avverso i provvedimenti di convalida e proroga del trattenimento - nelle forme stabilite dal novellato art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/12/2024 num. 187 art. 1, Decreto Legge 11/10/2024 num. 145 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 3 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)