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Sez. 2, Sentenza n. 3286 del 05/11/2015 Ud. (dep. 26/01/2016) Rv. 265806 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO | Osservazioni scritte della parte civile presentate in udienza - Ricevibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265806-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - CAMERA DI CONSIGLIO

Nel giudizio di legittimità non può tenersi conto delle osservazioni scritte che la parte civile produca in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto loro costituiscono memoria difensiva non prima comunicata alla difesa dell'imputato, in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti, essendo tenuta la parte civile ad illustrare e formulare oralmente le proprie conclusioni in udienza, pur potendo farle seguire da una sintesi scritta, ai sensi dell'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen., in virtù del richiamo effettuato dall'art. 614, comma primo, dello stesso codice, alle norme che regolano lo svolgimento della discussione nei giudizi di primo e secondo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)