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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 09/05/1977 (Rv. 385530 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA L'AZIONE PER VIZIO REDIBITORIO E QUELLA PER MANCANZA DI QUALITA ESSENZIALI.*
Stato
decisa il 1977-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385530-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - IN GENERE - DIFFERENZE TRA L'AZIONE PER VIZIO REDIBITORIO E QUELLA PER MANCANZA DI QUALITA ESSENZIALI.*

La diversita sostanziale tra le due ipotesi previste rispettivamente dagli artt 1490 e 1497 cod civ e data dal fatto che nella prima (vizio redibitorio) i vizi attengono al procedimento di produzione, fabbricazione o formazione della cosa venduta, che la rendono inidonea per l'uso al quale era destinata e ne determinano un'apprezzabile diminuzione di valore, mentre nella seconda (Mancanza di qualita essenziali) la cosa venduta deve considerarsi, invece, come appartenente, per la sua natura, per gli elementi che la compongono o per le sue caratteristiche strutturali (come, ad esempio, differenze di sostanza, di materia, di colore, eccetera) ad un tipo diverso da quello dedotto in contratto secondo le finalita del negozio. (nella specie e stato ritenuto il difetto di qualita essenziali di una fornitura di marmi per pavimentazione, perche la notevole diversita di colore delle lastre del pavimento dava un risultato inaccettabile per il contrasto di colorazione). (Conf 3659/75, mass n 377865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)