Sez. 3, Ordinanza n. 20131 del 18/10/2005 (Rv. 584557 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Domande formulate davanti al tribunale ordinario - Eccezione di improcedibilità dovendo esse introdursi in sede concorsuale - Decisione sulla competenza - Configurabilità - Esclusione - Questione attinente al rito - Sussistenza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Deve considerarsi questione di rito quella sulla possibilità o meno, dopo la dichiarazione di fallimento o dello stato di insolvenza ed il successivo provvedimento di amministrazione controllata della impresa, della tutela dei diritti nei confronti di tale impresa nelle forme ordinarie, piuttosto che in quelle dello speciale procedimento di accertamento del passivo di cui agli articoli 52 e 92 della cosiddetta legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), essendo evidente che siffatta questione non implica una pronuncia sulla competenza del tribunale ordinario piuttosto che di quello fallimentare (o viceversa) con gli effetti della "translatio iudicii" propri della eventuale pronuncia di incompetenza, bensì un accertamento dell'ammissibilità o meno della domanda proposta nell'una invece che nell'altra forma, la quale costituisce, appunto, questione di rito, pregiudiziale anche a quella sulla competenza. Pertanto, è da dichiararsi inammissibile il regolamento di competenza che venga proposto avverso la decisione implicante la questione - come detto, di mero rito - relativa alla ammissibilità o procedibilità della predetta domanda proposta da una società dopo, e nonostante, la dichiarazione dello stato di insolvenza di altra società posta in amministrazione controllata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)