Sez. 1, Sentenza n. 7154 del 01/08/1997 (Rv. 506362 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pretese fatte valere nei confronti del curatore fallimentare dinnanzi al Tribunale in sede ordinaria - Declaratoria di improcedibilità dovendo la domanda introdursi in sede concorsuale - Sentenza sulla competenza - Configurabilità - Esclusione - Regolamento di competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora una pretesa creditoria venga fatta valere davanti al Tribunale in sede ordinaria nei confronti del curatore del fallimento dell'obbligato e il Tribunale dichiari improcedibile la domanda in quanto da introdursi in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore del giudice fallimentare, non integra nella sua sostanza una statuizione sulla competenza, ma soltanto una statuizione sul rito che la parte deve seguire, ed è pertanto impugnabile con l'appello, quale strumento per la deducibilità dell'eventuale errore in procedendo e non con il regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 329, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)