diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2439 del 03/02/2006 (Rv. 586896 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE | Accertamento dei crediti nei confronti del fallito - Insinuazione al passivo - Necessità - Questione di competenza del tribunale fallimentare ai sensi dell'art.24 legge fallimentare - Esclusione - Questione attinente al rito speciale previsto dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge citata - Affermazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586896-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE

L'attuazione, nella sede fallimentare, delle domande intese a ottenere il riconoscimento del diritto di partecipare al concorso o di un diritto reale o restitutorio su beni mobili acquisiti all'attivo non discende dal principio di cui all'art. 24 legge fall. - il quale risolve, più che altro, un problema di competenza riferito alla cognizione del tribunale fallimentare, specie in relazione a crediti del soggetto fallito -, ma è riconducibile al principio, dettato dall'art. 52 della stessa legge, della obbligatorietà ed esclusività del procedimento di verifica del passivo, quale strumento di cognizione attribuito a un giudice, la cui individuazione è disancorata dai criteri ordinari in materia di competenza, derivando, invece, dalla stessa sentenza dichiarativa di fallimento. Il necessario assoggettamento delle pretese fatte valere verso il fallimento al procedimento di verifica dei crediti, non involge, dunque, un problema di competenza - influenzata dalla "vis attractiva" del tribunale fallimentare - ma una questione di specialità del rito, con conseguente improponibilità della domanda eventualmente dedotta nella sede ordinaria, discendendo la devoluzione della controversia al foro fallimentare direttamente e inequivocabilmente dal combinato disposto degli artt. 52 e 93 legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)