diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 340 del 11/02/1967 (Rv. 326207 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - IPOTESI TASSATIVE.*
Stato
decisa il 1967-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326207-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - SOSPENSIONE - IPOTESI TASSATIVE.*

Non sono ammissibili cause di interruzione e di sospensione della prescrizione fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)