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Sez. 3, Sentenza n. 1111 del 17/04/1970 (Rv. 346674 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO AD ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346674-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CHIARA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA CONTRATTUALE - RICORSO AD ULTERIORI CRITERI DI INTERPRETAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Qualora il senso letterale di un contratto riveli, per le espressioni usate, con chiarezza ed univocita, la comune volonta dei contraenti e non sussista alcuna divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, un'ulteriore interpretazione, che indurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volonta delle parti, e inammissibile. (Conf 3484-69, massima n 343616 3282-69, massima n 343310 1746-69, massima n 340777 1079-69, massima n 339584).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)