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Sez. 1, Sentenza n. 986 del 03/02/1997 (Rv. 502153 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Del giudice di pace - Esclusione - Del pretore - Sussistenza - Art. 205 cod. strada di cui al D.L. n. 285 del 1992 - Natura di norma speciale derogatoria della disciplina generale in tema di competenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502153-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

Il D.L. n. 238 del 1995 ha esplicitamente eliminato (così come il successivo D.L. n. 432 del 1995, convertito nella legge n. 534 del 1995) la competenza del giudice di pace, prevista dalla precedente formulazione dell'art. 7, comma terzo, cod. proc. civ., nelle cause di opposizione alle ingiunzioni di cui alla legge n. 689 del 1981, riconducendole sotto la competenza pretorile; restando escluso che, per affermare la competenza in merito del giudice di pace, possa considerarsi norma speciale derogatoria della disciplina generale l'art. 205, n. 2, cod. strada, di cui al D.L. n. 285 del 1992, il quale, nell'adeguarsi alle modifiche legislative operate sul testo dell'art. 7 cod. proc. civ. dalla legge n. 374 del 1991, è palesemente formulato con riferimento al rito ed alla competenza vigenti al momento della sua emanazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)