Sez. 1, Sentenza n. 799 del 25/01/2000 (Rv. 533115 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Del giudice di pace - Esclusione - Del Pretore - Sussistenza - Abrogazione terzo comma art. 7 cod.proc.civ. ad opera del D.L. 432/95 conv. in legge 534/95.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
A seguito dell'abrogazione ad opera del D.L. n. 432/95 conv. in legge 534/95 del terzo comma dell'art. 7 cod.proc.civ., nel testo modificato dall'art. 7 della legge 274/94 che attribuiva al giudice di pace competenza con il limite di valore di trenta milioni per le cause di opposizione alle ingiunzioni "ex lege" n. 689/81 che non comportassero la applicazione di sanzioni accessorie, rientra nella competenza per materia del pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex legge 689/81 emesse in tema di violazioni della disciplina della circolazione stradale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Legge 21/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 21/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/1995 num. 238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)