Sez. 1, Sentenza n. 8310 del 21/08/1998 (Rv. 518276 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione - Ammissibilità - Richiamo operato dall'art. 205 cod. strada al comma terzo (poi abrogato) dell'art. 7 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Competenza del Pretore - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
La disposizione dell'art. 205 Cod. Strada deve essere interpretata estensivamente nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento. A seguito dell'abrogazione ad opera del D.L. n. 432 del 1995, conv. in legge n. 534 del 1995, del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 17 legge n. 374 del 1994, che attribuiva al Giudice di Pace la competenza, con il limite di valore di lire trentamilioni per le cause di opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981, che non comportassero applicazioni di sanzioni accessorie, rientra nella competenza del Pretore la cognizione di tutte le opposizioni alle ingiunzioni ex legge n. 689 del 1981 commesse in tema di violazione della disciplina stradale, compresa l'impugnazione del verbale di accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 205 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Decreto Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)