Sez. 1, Sentenza n. 18002 del 01/09/2011 (Rv. 619343 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità del contratto o di una singola clausola contrattuale per impossibilità dell'oggetto - Presupposti - Carattere assoluto, definitivo ed oggettivo dell'impossibilità - Necessità - Fattispecie relativa al mancato comportamento collaborativo di una parte nel contratto di appalto di opera pubblica.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
La nullità del contratto o della singola clausola contrattuale, per l'impossibilità della cosa o del comportamento che ne forma oggetto, richiede che tale impossibilità, oltre che oggettiva e presente fin dal momento della stipulazione, sia anche assoluta e definitiva, rimanendo ininfluenti a tal fine le difficoltà, più o meno gravi, di carattere materiale o giuridico, che ostacolino in maniera non irrimediabile il risultato a cui la prestazione è diretta. Ne consegue che tale impossibilità nel contratto di appalto di opera pubblica non sussiste, qualora vi sia un mero impedimento tecnico, riconducibile al comportamento non collaborativo di una delle parti del rapporto che ometta quanto necessario per rendere possibile la prestazione ostacolando in maniera non oggettivamente irrimediabile il risultato cui essa è diretta; pertanto, qualora la stazione appaltante non provveda ad eliminare dette carenze, gli effetti non sono regolati dagli artt. 1346 e 1418 cod. civ., ma dall'art. 1207 cod. civ., vertendosi in un ipotesi di "mora credendi".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1660, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 16, Legge 11/02/1994 num. 109 art. 19 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 25, Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350, Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)