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Sez. 2 - , Sentenza n. 25542 del 10/10/2019 (Rv. 655264 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della l. n., 89 del 2001, come introdotto dalla l. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655264-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

L'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, secondo cui non sussiste il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli art. 306 e 307 c.p.c., trova applicazione nei soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016, data di entrata in vigore della novella, in assenza di norme che dispongano diversamente e in forza dell'art. 11 disp. att. c.c., dettando la disposizione una nuova disciplina della formazione e valutazione della prova nel processo di equa riparazione e dando luogo, dunque, ad uno "ius superveniens" che opera sugli effetti della domanda e, al contempo, determina un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 777 lett. D CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)