Sez. 1, Sentenza n. 15845 del 15/12/2000 (Rv. 544124 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Lite civile o amministrativa con il comune - Pendenza - Incompatibilità con la carica di consigliere comunale - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa a fatti connessi con l'esercizio del mandato.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 154 del 1981 - secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va intesa come riguardante il fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività inerenti la funzione pubblica in questione (nella specie, la S.C. ha ritenuto esistente la connessione con l'esercizio del mandato relativamente alla controversia proposta dall'amministratore comunale contro il comune per il rimborso delle spese di giustizia sopportate in un procedimento penale nel quale l'amministratore stesso era stato assolto).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 1981 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)