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Sez. 1, Sentenza n. 3070 del 30/03/1999 (Rv. 524751 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità - Lite civile o amministrativa con il Comune - Pendenza - Incompatibilità con la carica di consigliere Comunale - Sussistenza - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524751-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di contenzioso elettorale amministrativo, l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981 n. 154 - secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile o amministrativa con il Comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato - va inteso per quanto riguarda il fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività (nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la "connessione" in relazione ad una controversia instaurata dal Comune, nei confronti di alcuni consiglieri, avente ad oggetto le spese ed il risarcimento dei danni sopportati a seguito di un procedimento penale per abuso in atti d'ufficio instaurato a carico del sindaco precedente, su denuncia dei predetti consiglieri, concluso con sentenza di proscioglimento).

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)