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Sez. L, Sentenza n. 9860 del 26/08/1992 (Rv. 478621 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere | Sordità da rumore - Accertamento - Criteri - Rumorosità dell'attività svolta non superiore ai valori indicati dalla direttiva CEE n. 118 del 12 maggio 1986 - Indagine medico legale in ordine alla sussistenza della malattia - Obbligo del giudice - Capacità di resistenza dell'organismo esposto al rischio - Influenza sulla tecnopatia - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478621-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Malattie professionali - In genere

In tema di rumorosità ambientale, il cui rischio è coperto da assicurazione ai sensi dell'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in riferimento al d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, l'accertamento che la rumorosità dell'attività lavorativa svolta non supera i valori indicati dalla direttiva CEE n. 118 del 12 maggio 1986 non esime il giudice, cui il lavoratore abbia chiesto il riconoscimento della malattia professionale della sordità da rumore, dall'indagine medico-legale in ordine alla sussistenza o no della malattia, atteso che la tabella delle malattie professionali contempla la sola esposizione al rischio della lavorazione, senza alcun limite di quantità e durata, e che la diversa capacità di resistenza di ciascun organismo esposto al rischio non può influire sul riconoscimento della tecnopatia.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., DPR 09/06/1975 num. 482 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)