diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 585 del 24/01/1980 (Rv. 403963 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403963-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La consulenza tecnica e un mezzo istruttorio che non e posto nella disponibilita delle parti, ma e rimesso, quanto all'opportunita o alla necessita di disporlo, al criterio discrezionale del giudice del merito, la cui decisione non e censurabile in Cassazione, ancorche non espressamente motivata, potendo la sua opinione risultare anche implicitamente dal contesto complessivo della motivazione; cio, soprattutto, quando le circostanze il cui accertamento aveva formato oggetto di richiesta di indagine tecnica, siano state vagliate attraverso la documentazione acquisita al processo. (Conf 3752/76, mass n 382451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)