Sez. 2, Sentenza n. 3752 del 22/10/1976 (Rv. 382451 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il potere del giudice del merito di ammettere la consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale ed il suo mancato uso, ancorche non esplicitamente motivato, non puo costituire oggetto di utile censura in Sede di legittimita quando la valutazione delle circostanze che si chiedeva di accertare con la consulenza siano state vagliate attraverso la documentazione acquisita al processo. (V 1758/74, mass n 369936).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)