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Sez. L, Sentenza n. 4761 del 01/09/1982 (Rv. 422732 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422732-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITÀ DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Il potere del giudice del merito di disporre una consulenza tecnica ha carattere meramente discrezionale, onde il suo mancato esperimento non può essere censurato in Sede di legittimità, soprattutto quando le valutazioni delle circostanze che si chiedeva di accertare con tale indagine risultino già essere state effettuate in base ad altri elementi probatori dallo stesso giudice ritenuti, sia pure implicitamente, esaurienti. (Conf 585/80, mass n 403963; (Conf 3752/76, mass n 382451).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)