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Sez. U, Sentenza n. 522 del 06/02/1978 (Rv. 389829 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - SUBINGRESSO DEI NUOVI ENTI OSPEDALIERI, EX ART 3 E 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968, NEI RAPPORTI E NEI DIRITTI INERENTI A BENI ED ATTIVITA OSPEDALIERE GIA SVOLTE DA ENTI PUBBLICI CON FINALITA ANCHE DIVERSE - PATRIMONIO DEL NUOVO ENTE - DETERMINAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DELLA PA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNO DEI PREDETTI ENTI OSPEDALIERI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA MANCATA INCLUSIONE DI DETERMINATI BENI NEL SUO PATRIMONIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTE IMPLICANTI LA INAMMISSIBILE CONDANNA DELLA PA AD UN FACERE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389829-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI - SUBINGRESSO DEI NUOVI ENTI OSPEDALIERI, EX ART 3 E 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968, NEI RAPPORTI E NEI DIRITTI INERENTI A BENI ED ATTIVITA OSPEDALIERE GIA SVOLTE DA ENTI PUBBLICI CON FINALITA ANCHE DIVERSE - PATRIMONIO DEL NUOVO ENTE - DETERMINAZIONE - POTERI DISCREZIONALI DELLA PA - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA PROMOSSA DA UNO DEI PREDETTI ENTI OSPEDALIERI PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA DELLA MANCATA INCLUSIONE DI DETERMINATI BENI NEL SUO PATRIMONIO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - RICHIESTE IMPLICANTI LA INAMMISSIBILE CONDANNA DELLA PA AD UN FACERE - IRRILEVANZA.*

Gli artt 3 e 5 della legge 12 febbraio 1968 n 132, i quali prevedono la Costituzione di nuovi enti ospedalieri, con il subingresso degli stessi in tutti i rapporti ed i diritti inerenti a beni ed attivita ospedaliere gia svolte da enti pubblici con finalita anche diverse, fissano specifiche indicazioni e criteri per l'individuazione dei beni che debbono essere compresi in detto trasferimento, e, quindi, escludono che l'autorita amministrativa, chiamata a determinare in concreto il patrimonio del nuovo ente, abbia poteri discrezionali in proposito. Pertanto, la controversia promossa, nei confronti di un ente pubblico (nella specie, INPS), da un ente ospedaliero, che sia stato costituito con decreto presidenziale, in attuazione della citata legge, mediante distacco da quell'ente pubblico di attivita ospedaliere (nella specie, centro sanatoriale G F novaro), e rivolta ad accertare l'illegittimita della mancata inclusione, in Sede di trasferimento delle indicate attivita, di determinati beni, e devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in quanto si ricollega a posizioni di diritto soggettivo, direttamente fissate dalla legge e non suscettibili di essere degradate od affievolite per provvedimento dell'autorita amministrativa. Questo principio non soffre deroga nel caso in cui la domanda del nuovo ente ospedaliero comprenda anche alcune richieste, che comporterebbero, se accolte, una non consentita condanna dell'amministrazione ad un facere, in quanto il divieto in tal senso fissato dall'art 4 della legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e non puo valere ad escludere la giurisdizione del giudice ordinario, individuata come sopra in base alla natura della posizione soggettiva dedotta in causa, ma si traduce solo nell'Obbligo per il giudice medesimo di non emettere pronunce che esorbitino dall'accertamento dell'illegittimita dell'atto o del comportamento dell'amministrazione.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 3, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)