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Sez. 1, Sentenza n. 6089 del 17/10/1986 (Rv. 448404 - 01)

OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - SUCCESSIONE FRA ENTI PUBBLICI EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 132 DEL 1968 - PATRIMONIO DEL NUOVO ENTE - BENI - INCLUSIONE - PRESUPPOSTO - COLLEGAMENTO FUNZIONALE IN ATTO CON IL SERVIZIO OSPEDALIERO - VICENDE PREGRESSE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448404-01

OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - SUCCESSIONE FRA ENTI PUBBLICI EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 132 DEL 1968 - PATRIMONIO DEL NUOVO ENTE - BENI - INCLUSIONE - PRESUPPOSTO - COLLEGAMENTO FUNZIONALE IN ATTO CON IL SERVIZIO OSPEDALIERO - VICENDE PREGRESSE - IRRILEVANZA.*

In tema di Costituzione di un ente ospedaliero mediante distacco di un ospedale da altro ente pubblico, quale l'INPS, l'art. 5 terzo comma della legge 12 febbraio 1968 n. 132, ove comprende nel patrimonio del nuovo ente "i beni in atto destinati istituzionalmente a beneficio dell'ospedale", determina una successione "ex lege" in tutti i beni che, indipendentemente dalle loro pregresse vicende (come quelle derivanti dall'eventuale appartenenza ad ospedali incorporati in detto altro ente pubblico), abbiano in termini di attualità, cioè con riferimento alla data della Costituzione del nuovo ente, una destinazione conforme ai suoi compiti istituzionali, in quanto rivolta ad assicurare benefici, economici o non economici, oggettivamente correlati alle attività dell'ente ospedaliero per la cura ed il recupero dei malati, o comunque utilità necessarie a garantire la migliore efficienza delle attività medesime. (V 1686/80, mass n 405295; (V 522/78, mass n 389829).*

Riferimenti normativi: Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)