Sez. 1, Sentenza n. 1686 del 13/03/1980 (Rv. 405295 - 01)
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - SUCCESSIONE FRA ENTI PUBBLICI EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - DIRITTO DI PROPRIETA DEL NUOVO ENTE SU DETERMINATI BENI - PRESUPPOSTO - COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON IL SERVIZIO OSPEDALIERO - CONSEGUENZE - MANCATA PREVISIONE DI ALCUNI BENI NEL DECRETO PRESIDENZIALE PREVISTO DA DETTA LEGGE - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA DI TALI BENI PER EFFETTO DEL COLLEGAMENTO FUNZIONALE INDICATO - ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITA PUBBLICA - OSPEDALI, AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - IN GENERE - ENTI OSPEDALIERI - SUCCESSIONE FRA ENTI PUBBLICI EX ART 5 DELLA LEGGE N 132 DEL 1968 - DIRITTO DI PROPRIETA DEL NUOVO ENTE SU DETERMINATI BENI - PRESUPPOSTO - COLLEGAMENTO FUNZIONALE CON IL SERVIZIO OSPEDALIERO - CONSEGUENZE - MANCATA PREVISIONE DI ALCUNI BENI NEL DECRETO PRESIDENZIALE PREVISTO DA DETTA LEGGE - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA DI TALI BENI PER EFFETTO DEL COLLEGAMENTO FUNZIONALE INDICATO - ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESCLUSIONE.*
Nella successione fra enti pubblici di cui all'art 5 della legge 12 febbraio 1968, n 132, sugli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera, il diritto di proprieta del nuovo ente su determinati beni discende dal collegamento funzionale con il servizio ospedaliero; pertanto, ove si assuma che taluno di quei beni, pur non essendo stato compreso nel decreto presidenziale previsto dalla legge medesima, deve ritenersi di proprieta del nuovo ente per effetto di quella inerenza, non si investe l'atto amministrativo per annullarlo (o per disapplicarlo), ma si muove dalla constatazione che tale atto, in quanto meramente ricognitivo del patrimonio del nuovo ente, non poteva, per l'erronea omissione di determinati beni, incidere sulla situazione di appartenenza dei beni medesimi, che deve essere accertata da parte del giudice ordinario, attraverso la verifica dell'effettivita del collegamento funzionale con il servizio ospedaliero, il quale costituisce la fonte giuridica del trasferimento, non dipendente dall'inclusione ovvero dall'esclusione dall'inventario. (V 3372/79, mass n 399785; (V 1477/79, mass n 397819; (V 654/79, mass n 396814; (V 5378/78, mass n 395145; (V 4516/78, mass n 394190; (V 4337/78, mass n 394010; (V 2368/78, mass n 391771; (V 522/78, mass n 389829).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 12/02/1968 num. 132 art. 5, DPR 07/02/1970 num. 1105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)