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Sez. 1, Sentenza n. 2346 del 26/02/1992 (Rv. 475947 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - In genere | Sequestro conservativo - Inclusione - Conseguenze - Giudizio di convalida - Prosecuzione - Inammissibilità - Finalità di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito tornato "in bonis" - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475947-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Divieto di esecuzioni individuali - In genere

Il divieto, posto dall'art. 51 legge fallimentare di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano carattere strumentale rispetto al processo esecutivo. Pertanto, la caducazione del sequestro conservativo per effetto della dichiarazione del fallimento fa venir meno lo stesso oggetto del giudizio di convalida, che non può pertanto essere proseguito dal creditore nemmeno al fine di utilizzare la pronuncia nei confronti del fallito allorché sarà ritornato "in bonis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 686, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)