Sez. 1, Sentenza n. 1335 del 03/02/1995 (Rv. 490295 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI | Azioni cautelari - Divieto - Sussistenza - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - EFFETTI - PER I CREDITORI
Il divieto, posto dall'art. 51 della legge fallimentare (applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa perché espressamente richiamato dall'art. 201 della predetta legge) di iniziare o proseguire, dal giorno della dichiarazione di fallimento, azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento concerne non solo le azioni esecutive vere e proprie, ma anche quelle cautelari che, come il sequestro conservativo, abbiano funzione conservativa del patrimonio del debitore e carattere strumentale, quindi, rispetto al processo esecutivo; anche il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, come il fallimento, determina, pertanto, la caducazione del sequestro facendo venire meno l'oggetto del giudizio di convalida, che non può essere, quindi, proseguito dal creditore nemmeno per il riconoscimento delle spese processuali, che danno luogo solo ad un credito di far valere nelle forme previste dall'art. 209 della legge fallimentare, o per l'accertamento della vantata situazione creditoria per la quale è stato eseguito il sequestro, dato che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la inderogabilità della procedura amministrativa di formazione dello stato passivo (di cui al citato art. 209) comporta la necessità, in caso di disconoscimento della pretesa, dell'accertamento giurisdizionale attraverso il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale il giudice ordinario ha anche il potere di annullare atti dell'autorità amministrativa lesiva di diritti, in deroga all'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E..
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)