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Sez. 5, Sentenza n. 7445 del 14/05/2003 (Rv. 563050 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE | Costruzioni rurali - Ruralità - Prova documentale o, comunque, di carattere tecnico - Necessità - Conseguenze - Atto notorio - Rilevanza probatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563050-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI FONDIARI - REDDITO DEI FABBRICATI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi fondiari, il carattere rurale di costruzioni o porzioni di costruzioni, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono (carattere che fa considerare le stesse non produttive di reddito), va accertato, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133), mediante la prova del titolo e del collegamento funzionale tra terreni censiti in catasto e unità immobiliare considerata, i quali requisiti vanno documentati, o tecnicamente verificati, secondo precisi parametri normativi, con conseguente inidoneità a tal fine, atteso il loro valore meramente indiziario, di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 39, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1991 num. 546 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)