Sez. L, Sentenza n. 2813 del 09/06/1989 (Rv. 463062 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - PERSONALE DI VIGILANZA - COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DI VIGILANZA - FUNZIONE - LIMITI - COMPORTAMENTI ILLECITI ESULANTI DALLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - MEZZI - GUARDIE PARTICOLARI GIURATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - PERSONALE DI VIGILANZA - COMUNICAZIONE AI LAVORATORI DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DI VIGILANZA - FUNZIONE - LIMITI - COMPORTAMENTI ILLECITI ESULANTI DALLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - ACCERTAMENTO - MEZZI - GUARDIE PARTICOLARI GIURATE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 3 della legge 20 maggio 1970 n. 300, stabilendo l'Obbligo per il datore di lavoro di comunicare ai lavoratori interessati i nominativi del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa, vieta ogni Forma di controllo occulto intesa ad accertare la trasgressione, nello svolgimento della prestazione lavorativa, delle prescrizioni dettate dall'art. 2104 cod. civ. e pertanto non trova applicazione nelle ipotesi di eventuale realizzazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa; né, per l'accertamento di tali comportamenti, il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare esclusivamente l'opera delle guardie particolari giurate (di cui all'art. 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773), in quanto la circostanza che dell'impiego di queste sia fatta menzione nell'art. 2 della citata legge n. 300 del 1970 per fini di tutela del patrimonio aziendale non implica l'impossibilità di ricorrere alla collaborazione di soggetti diversi (nella specie, dipendenti di una Agenzia investigativa), in difetto di espliciti divieti al riguardo ed in considerazione della libertà della difesa privata. (Conf 2933/85, mass n 440679; (Conf 4271/85, mass n 441762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 133, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)