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Sez. L, Sentenza n. 77 del 06/01/1984 (Rv. 432336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE - STIPULAZIONE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E DELLE COSTRUZIONI NAVALI - AMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - RILEVANZA.*

Nel settore delle riparazioni e delle costruzioni navali, la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita sia a norma della lett. C) dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 - in relazione all'eccezionalità o all'occasionalità delle commesse, senza, peraltro, la necessità che queste comportino lavorazioni esorbitanti dalla normale attività cantieristica, essendo sufficiente che si tratti di opere insuscettibili di prevedibilità o programmazione aziendale - sia a norma della lett. D) dello stesso articolo, che consente l'opposizione di un termine alla durata del contratto "per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda". (V 2022/80, mass n 405659; (Conf 3223/83, mass n 428122).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)