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Sez. 3, Sentenza n. 1598 del 07/03/1984 (Rv. 433673 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 80 LEGGE N. 392 DEL 1978 - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433673-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA - DISCIPLINA EX ART. 80 LEGGE N. 392 DEL 1978 - MUTAMENTO D'USO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

L'art. 80 della legge (sull'equo canone) 27 luglio 1978 n. 392 - il quale, nel prevedere la specifica ipotesi (di inadempimento del conduttore) del mutamento d'uso dell'immobile locato dispone, per il caso di mancato Esercizio dell'Azione di risoluzione da parte del locatore nel termine stabilito, l'applicazione al contratto del regime giuridico "corrispondente all'uso effettivo dell'immobile" - si riferisce a tutti i rapporti individuabili nell'attuale ordinamento delle locazioni di immobili urbani, attesa la sua finalità di impedire la stipulazione di contratti simulati al solo scopo di escludere la disciplina legislativamente fissata per ogni tipo di locazione. Pertanto, anche quando il contratto originariamente preveda un uso del bene locato diverso da quelli previsti dalla legge n. 392 del 1978 (artt. 27 e 42), il successivo mutamento del pattuito uso in uno di quelli contemplati dalla legge stessa determina, nell'inerzia del locatore, il passaggio di regime giuridico sancito dall'art. 80 citato, e quindi la sua soggezione alla normativa corrispondente approntata dalla legge dell'equo canone.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)