Sez. 1, Sentenza n. 10937 del 02/10/1999 (Rv. 530425 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Società di capitali aventi ad oggetto attività di progettazione e costruzione di opere civili - Disciplina ex legge n. 17/81, D.L. n. 20/79 e legge n. 183/76 - Portata - Contratti con società di capitali aventi ad oggetto attività riservate esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo - Nullità - Sussistenza.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Le disposizioni di cui agli art. 13 legge n. 183 del 1976, 1 D.L. n. 20 del 1979, convertito con modificazioni in legge n. 92 del 1979, e 11 legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto attività di progettazione di impianti industriali esercitata in forma industriale mediante una complessa organizzazione tecnica ed amministrativa, ovvero attività di studi e di progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, hanno parzialmente abrogato solo il divieto di cui all'art. 2 legge n. 1815 del 1939, non anche le disposizioni inderogabili in materia di professioni intellettuali che sanciscono la responsabilità dei professionisti per i singoli atti che la legge ed i regolamenti professionali riservano loro in via esclusiva e che essi devono compiere personalmente o a mezzo di ausiliari da loro diretti; deve pertanto ritenersi nullo per contrasto con le suddette disposizioni inderogabili il contratto che, in materia di progettazione e costruzione di opere civili, affidi ad una società di capitali attività che, secondo il motivato accertamento del giudice di merito, rientrino interamente nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in una complessa prestazione di servizi di tipo imprenditoriale i cui contenuti trascendano, sebbene possano in parte comprenderli, quelli delle libere professioni (Fattispecie relativa a contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1984).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2231, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 91, Legge 31/03/1979 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)