diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 24922 del 29/11/2007 (Rv. 600844 - 01)

PROFESSIONISTI - IN GENERE | Attività di progettazione - Svolgimento a mezzo di società di professionisti - Ammissibilità - Limiti - Attività riservata in via esclusiva ai professionisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Fattispecie precedente alle modifiche introdotte con legge n. 109 del 1994 e n. 266 del 1997.
Stato
decisa il 2007-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600844-01

PROFESSIONISTI - IN GENERE

Le disposizioni degli articoli 13 della legge n. 183 del 1976, 1 della legge n. 92 del 1979, 11 della legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme del "commercial" e del "consultino engineering"), hanno parzialmente abrogato il divieto, di cui all'art. 2 della legge n. 1815 del 1939, di esercizio informa anonima di attività ingegneristica per l'ipotesi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere sia uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso, ma non per quella in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consista, secondo l'accertamento del giudice di merito, in un'opera di progettazione interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in un'attività preparatoria e accessoria rispetto all'indicata progettazione; conseguentemente, è nullo il contratto che affida ad una società l'esecuzione di incarichi rientranti totalmente nell'ordinaria attività del libero professionista. (Fattispecie sottratta all'applicazione della nuova disciplina di cui alle legge n. 109 del 1994 e n. 266 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 13, Legge 31/03/1979 num. 92 CORTE COST., Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11, Legge 11/02/1994 num. 109 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1997 num. 266, Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)