Sez. 2, Sentenza n. 590 del 26/01/1996 (Rv. 495576 - 01)
PROFESSIONISTI - IN GENERE | Attività di progettazione di impianti industriali ovvero attività di studi e progettazione - Esercizio a mezzo di costituzioni di società per azioni ex artt. 13 della legge 183/76, 1 del D.L. n. 20 del '79, 11 della legge n. 17 del 1981 - Parziale abrogazione del divieto ex art. 2 della legge 1815 del 1939 - Portata - Atti riservati in via esclusiva ai professionisti - Responsabilità personale dei professionisti - Permanenza - Espletamento di una pratica di condono - Affidamento ad un ente con personalità giuridica autonoma rispetto ai soci professionisti - Nullità del controllo -.
PROFESSIONISTI - IN GENERE
Le disposizioni degli artt. 13 legge 2 maggio 1976 n. 183, 1 D.L. 30 gennaio 1979 n. 20 (conv. con modificazioni nella legge 31 marzo 1979 n. 92), 11 legge 12 febbraio 1981 n. 17, che consentono la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto attività di progettazione di impianti industriali esercitata in forma industriale mediante una complessa attività tecnica ed amministrativa, ovvero attività di studi e progettazione che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, hanno parzialmente abrogato solo il divieto contenuto nell'art. 2 della legge 23 novembre 1939 n. 1815 e non anche le disposizioni inderogabili in materia di professioni intellettuali che sanciscono la responsabilità personale dei professionisti per i singoli atti che la legge ed i regolamenti professionali riservano loro in via esclusiva e che essi debbono, quindi, compiere personalmente o anche a mezzo di ausiliari da loro diretti e che sono state, anzi, recentemente riaffermate nella legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 17 legge 11 febbraio 1994 n. 109) che esige che l'attività di progettazione ed i singoli progetti siano eseguiti (quando sono affidati ai privati) da uno o più professionisti iscritti negli appositi albi, nominativamente indicati e personalmente responsabili. Conseguentemente, è nullo per contrasto con il predetto principio inderogabile, il contratto che affida ad un ente con autonoma personalità giuridica e, perciò, distinto dai singoli professionisti che ne sono soci, l'espletamento, ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, di una pratica di condono edilizio, rientrando, queste, nell'ambito delle attività professionali degli ingegneri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2232, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 02/05/1976 num. 183 art. 13, Legge 31/03/1979 num. 91 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 20 art. 1 CORTE COST., Legge 12/02/1981 num. 17 art. 11, Legge 24/06/1923 num. 1395 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 51, Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)