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Sez. 3, Sentenza n. 4643 del 27/04/1995 (Rv. 492024 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Per omesso esame di un punto decisivo - Riesame della controversia - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492024-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE

A norma dell'art. 384 cod. proc. civ. il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunziato dalla Corte di Cassazione quando viene accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, mentre qualora la sentenza sia stata annullata per difetto di attività del giudice di merito (come nel caso di omesso esame di un punto decisivo) il giudice di rinvio è pienamente libero nel riesame della controversia, salvo l'ulteriore sindacato in sede di cassazione in ordine al difetto di attività in cui egli sia a sua volta incorso. (Nella specie, a seguito di annullamento della sentenza d'appello che aveva omesso di dare il dovuto rilievo ad una clausola di un contratto di fideiussione con la quale il fideiussore aveva rinunziato ad opporre al creditore garantito l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore stesso, ai sensi dell'art. 1955 cod. civ., il giudice di rinvio con autonoma valutazione della clausola era giunto alla conclusione che essa contenesse effettivamente una specifica rinunzia del fideiussore a far valere la propria liberazione nell'ipotesi in cui per fatto del creditore la surrogazione nei diritti di questi non potesse aver luogo. La S.C. rilevato che tale valutazione era adeguatamente motivata ha confermato la decisione, rigettando il ricorso con il quale era stata denunziata violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. ed insufficiente motivazione, sotto il profilo che il giudice di rinvio aveva deciso in base alle medesime valutazioni della S.C. così omettendo di effettuare un proprio autonomo giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)