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Sez. 3, Sentenza n. 643 del 30/01/1990 (Rv. 465078 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - NUOVO APPREZZAMENTO DEI FATTI DI CAUSA - ESTINZIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465078-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - NUOVO APPREZZAMENTO DEI FATTI DI CAUSA - ESTINZIONE.*

La Cassazione di una sentenza per vizi di motivazione non incide sul potere del giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti di causa, ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di Cassazione, restando consentito a detto giudice, quale nuovo giudice del merito, non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nelle precedenti fasi del giudizio (sempre che essi non siano attinenti a questioni già decise in via definitiva) ma anche - nei limiti in cui sono ammesse nuove prove - di accertarne di nuovi, da apprezzare in concorso con quelli già acclarati, e decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi. (V 6183/86, mass n 448456; (V 5385/84, mass n 437095; (V 4033/83, mass n 428982; (V 4370/80, mass n 408239; (V 5733/78, mass n 393528; (V 2297/76, mass n 381095).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)