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Sez. 6 - 3, Sentenza n. 30246 del 30/12/2011 (Rv. 621072 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE | Difetto di legittimazione dell'appellante - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621072-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE

Qualora l'appello sia stato proposto in nome proprio da un soggetto diverso da quello legittimato, la Corte di cassazione, a condizione che non si sia formato giudicato interno sul punto per essere stata la questione sollevata e decisa in appello, può, con il solo limite che non siano necessari accertamenti di fatto, rilevare, trattandosi di "quaestio iuris" rilevabile d'ufficio, la violazione della regola di legittimazione all'appello, che è riconducibile all'art. 81 cod. p roc. civ.. Ne consegue che, sempre con i detti due limiti, la stessa questione può essere sollevata dal ricorrente in cassazione, ancorché egli in appello non l'abbia sollevata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)