Sez. 2, Sentenza n. 1507 del 26/01/2006 (Rv. 587104 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Impugnazione - Morte della parte - Successione nel processo - Qualità di erede - Prova - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del gravame - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
In tema d'impugnazione, alla quale sono legittimati soltanto i soggetti che avevano partecipato al precedente grado o alla precedente fase del giudizio, colui che proponga il gravame deducendo di essere subentrato a una parte nella qualità di erede deve allegare e offrire la prova non soltanto del decesso della parte, ma anche della predetta qualità.Trattandosi di questione rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, poiché attiene alla legittimazione "ad causam", in mancanza di detta prova l'impugnazione va dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)