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Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 17/11/2010 Ud. (dep. 25/02/2011) Rv. 249521 - 01

ACQUE | Inquinamento idrico - Tutela penale - Reato di scarico senza autorizzazione - Reato paesaggistico - Concorso - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249521-01

ACQUE

Il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione può concorrere con il reato paesaggistico in quanto il bene giuridico protetto dalla normativa sugli scarichi riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio apprestano tutela a quest'ultimo, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area. (Nella specie, si trattava di sversamento di "percolato" proveniente da un impianto di smaltimento di rifiuti solidi urbani e recapitante nelle acque di un torrente all'interno di un parco nazionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)