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Sez. 3, Sentenza n. 10484 del 12/11/2014 Ud. (dep. 12/03/2015) Rv. 262697 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Scarico di acque reflue industriali in zona paesaggisticamente vincolata - Assenza o difformità dall'autorizzazione - Reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 - Integrazione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262697-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

In tema di tutela penale del paesaggio, lo scarico irregolare di acque reflue industriali in un corso d'acqua, in zona paesaggisticamente vincolata, in assenza o in difformità dall'autorizzazione, integra il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in quanto il paesaggio, quale bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, deve essere inteso come complesso di valori estetici e naturali considerati unitariamente in una determinata area, e la modificazione del territorio, oggetto del divieto penalmente sanzionato, può essere attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'immissione in un torrente di scarichi provenienti da un impianto di lavorazione inerti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)