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Sez. 1, Sentenza n. 7803 del 08/02/2008 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 239240 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | - Competenza del Tribunale - Necessità del concorso formale di reati.
Stato
decisa il 2008-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239240-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE

La connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di competenza di altro giudice opera soltanto qualora una persona sia imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione e qualora sia comunque possibile la riunione tra i procedimenti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)