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Sez. 5, Sentenza n. 13827 del 06/03/2007 Ud. (dep. 04/04/2007) Rv. 236531 - 01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE | Termini di rilevabilità - Applicabilità dell'art. 21, comma terzo, cod. proc. pen. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236531-01

GIUDICE DI PACE - ORGANI GIUDIZIARI - GIUDICE - COMPETENZA PER CONNESSIONE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'incompetenza derivante da connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice - sussistente, ex art. 6, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, solo nel caso di concorso formale di reati - può essere rilevata o eccepita, ex art. 21, comma terzo, cod. proc. pen. - applicabile, ex art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, anche ai procedimenti davanti al giudice di pace - a pena di decadenza, solo entro i termini previsti dall'art. 21, comma secondo, cod. proc. pen., e cioè prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manchi, come nel procedimento davanti al giudice di pace, subito dopo avere compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)